Con il CCNL edilizia, siglato nel 2022 da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL, sono stati rivisti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il dilemma: 3 o 5 anni?

Il CCNL che si rivolge ai lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece dei 5 anni previsti dalla disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

❓ La domanda

Come si concilia tale previsione con gli aggiornamenti previsti dalla legge e dagli Accordi Stato-Regioni vigenti, in base ai quali la validità di tali corsi è di 5 anni?

La risposta: gerarchia delle fonti

Naturalmente il CCNL edilizia, come qualsiasi altro contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

Conseguenze per le aziende edili

Per questo motivo nelle aziende interessate dal CCNL dell’edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni, non comporta per il datore di lavoro sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Riepilogo Normativo

  • D.Lgs. 81/08: Aggiornamento ogni 5 anni
  • Accordo Stato-Regioni 2011: Validità 5 anni
  • CCNL Edilizia 2022: Aggiornamento ogni 3 anni
  • Gerarchia: Legge prevale su CCNL

Attenzione: violazione contrattuale

Tuttavia, va detto che tale inadempienza si traduce in violazione di un CCNL come previsto e sanzionato dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:

“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Conclusioni pratiche

Pertanto, il datore di lavoro che non rispetta le previsioni del CCNL Edilizia in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale:

  • NON sarà punito ai sensi del D.Lgs.81/2008
  • MA sarà punito ai sensi del sopra citato art.509 del Codice Penale
  • Sanzione amministrativa: da euro 103 a euro 516

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Consigliamo alle aziende edili di rispettare l’aggiornamento triennale previsto dal CCNL per evitare sanzioni amministrative e garantire maggiore sicurezza ai lavoratori.

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